Approvazione
del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
(G.U. n. 132
del 08 giugno 1989)
Capo I
Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe
delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
Art. 1
Anagrafe della popolazione residente
1. L'anagrafe
della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che
hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle
persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe
è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle
schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle
dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle
comunicazioni degli uffici di stato civile.
Art. 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
1.
Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale
di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del
Comune ritenuti idonei.
2. In caso di
assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata
dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli
assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega
o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 3
Popolazione residente
1.
Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora
abituale nel Comune.
2. Non cessano
di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti
in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per
causa di durata limitata.
Art. 4
Famiglia anagrafica
1.
Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Una
famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Art. 5
Convivenza anagrafica
1.
Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari,
di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Le persone
addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono
abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non
costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone
ospitate che abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non
costituiscono convivenza anagrafica.
Art. 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche
1. Ciascun
componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali
esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al
successivo art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni
relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli
effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da
individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone
che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Capo II
Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Art. 7
Iscrizioni anagrafiche
1.
L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per
nascita, nell'anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comune ove
è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona
o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per
esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per
trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero dichiarato
dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma
1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni
relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di
alcun Comune.
2. Per le
persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi
procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli
stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero,
dandone comunicazione al questore. (1)
4. Il registro
di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è
tenuto dal Ministero dell'interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale
di anagrafe.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.
Art. 8
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica
1.
Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato,
l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, delle
seguenti categorie di persone:
a) militari di
leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i
carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i
militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole
per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati
in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non
superi i 2 anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento
dal Comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in
attesa di giudizio.
Art. 9
Trasferimento di residenza della famiglia
1. Il
trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta, di regola,
anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa
eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate
nell'articolo 8.
Art. 10
Mutazioni anagrafiche
1.
La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni
relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza
dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio,
per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti
nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo
quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
dell'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Art. 11
Cancellazioni anagrafiche
1.
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte,
compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per
trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, nonché per
trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
c) per
irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per
effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3,
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei
successivi 30 giorni. (1)
2. I
nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura
dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta
cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate
anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la
comunicazione è effettuata al questore. (2)
(1) Lettera
così sostituita dall'art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.
(2) Comma così
modificato dall'art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.
Capo III
Adempimenti anagrafici
Art. 12
Comunicazione dello stato civile
1. Devono
essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le
nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze
dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile
delle persone.
2. Le
comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di
matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi
esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei Comuni
in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di
anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel
termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla
trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero
dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da
altra autorità.
4. Nei Comuni
in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di
anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli
eventi di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata nel
termine stabilito all'articolo 17 del presente regolamento.
5. Le
comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel
Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenza
entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni
sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti
all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al
competente ufficio del Comune nella cui AIRE sono collocate le schede
anagrafiche delle stesse persone.
Art. 13
Dichiarazioni anagrafiche
1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del
presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a)
trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di
residenza all'estero;
b)
costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti
intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento
di abitazione;
d) cambiamento
dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento
della qualifica professionale;
f) cambiamento
del titolo di studio.
2. Le
dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di
cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve
essere rilasciata ricevuta.
3. Le
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rese anche
a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f)
devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le
dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Art. 14
Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi
dall'estero
1.
Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della
dichiarazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), la propria
identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento
equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire
inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle
competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle
autorità consolari, se cittadino italiano.
[2. Per
ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello
schedario della popolazione temporanea di uno stesso Comune da almeno un anno.
Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe
deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia] (1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 13 del DL 30/12/89, n. 416 convertito nella legge 28
febbraio 1990, n. 39.
Art. 15
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle
parti
1.
Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui
all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per
fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le
prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve
invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di
mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti
adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Art. 15
Segnalazioni particolari
1.
Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del Comune
abbia trasferito la residenza in altro Comune e dal quale non sia pervenuta la
richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia
all'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta
di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di
persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire
dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilire
la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto,
mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe
del Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo,
qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero,
provveda alla cancellazione per emigrazione nel Comune che ha segnalato il
fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal Comune di
precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia
stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con
provenienza dall'estero.
Art. 16
Termine per le registrazioni anagrafiche
1.
L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre
giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle
dichiarazioni rese dagli interessati ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
Art. 17
Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica
1.
Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera
a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro
Comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro
venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al Comune
di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le
notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui
all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal Comune
di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo
possesso. Lo stesso Comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli
opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione
dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'articolo 17
decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La
cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione
nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa
decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa
dall'interessato nel Comune di nuova residenza.
3. Il Comune
di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di
ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve
darne immediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e
fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.
4. Qualora,
trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti
richiesti, il Comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando, nel
contempo, comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da
parte del Comune inadempiente.
5. Quando, a
seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la
richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato,
specificandone i motivi.
6. Per le
persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel Comune
in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre
dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma
1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze
che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono
risolte dal prefetto se esse interessano Comuni appartenenti alla stessa
Provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di
statistica, se esse interessano Comuni appartenenti a Province diverse.
8. Le
segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti
Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene
comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere.
Art. 18
Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe
1.
Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso
richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale
di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora
abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono
essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di
altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato,
utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto
centrale di statistica.
3. Ove nel
corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi
richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Capo IV
Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della
popolazione residente.Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)
Art. 19
Schede individuali
1.
A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda
individuale conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune
di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente
esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché
l'indirizzo dell'abitazione.
2.
L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già
previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa
autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno. (1)
3. Per le
donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede
individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere
archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte
della popolazione residente del Comune.
(1)
Comma così modificato dall'art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.
Art. 20
Schede di famiglia
1.
Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di
famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di
statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative
alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda
di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della
dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del
presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di
decesso o di trasferimento.
3. In caso di
mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione,
sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento
dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio
intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione
all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella
scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte
le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che
cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì
le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda
deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di
essa in altro Comune o all'estero.
Art. 21
Schede di convivenza
1.
Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di
convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche
relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul
frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione
della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella
scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere
iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le
persone che cessano di farne parte.
4. La scheda
di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla
denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla scheda
della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda
di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per
trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.
Art. 22
Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con
elaboratori elettronici
1.
Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e
costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori
elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta,
autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica.
2. Gli uffici
anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le
misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la
disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei
cittadini.
Art. 23
Ordinamento e collocazione delle schede individuali
1. Le schede
individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome
dell'intestatario. É data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in
schedari separati, per sesso.
2. Le schede
degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.
Art. 24
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di
convivenza
1. Le schede
di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area
di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di
numero civico, scala, corte ed interno.
Art. 25
Archiviazione degli atti
1.
Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono
essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo
l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e
di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato
all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive
schede individuali, anche se archiviate precedentemente.
Art. 26
Anagrafe degli italiani trasferiti e residenti all'estero
(AIRE)
1.
La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo
regolamento di esecuzione.
Capo V
Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della
popolazione temporanea
Art. 27
Uffici anagrafici periferici
Per
una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai Comuni che
gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di
uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici
idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle
certificazioni.
Art. 28
Istituzione delle anagrafi separate
1.
L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato
ufficio di stato civile.
2. Delle
istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno
ed all'Istituto centrale di statistica.
Art. 29
Attribuzioni delle anagrafi separate
Le anagrafi
separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono
le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o
che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono
istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni
anagrafiche.
Art. 30
Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale
1.
L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede
individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso
all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe
separata per gli adempimenti di cui all'articolo precedente, con le modalità
previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle
schede anagrafiche.
2. Ogni
mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento
deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella
copia.
3. Qualora gli
adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con
l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla
tenuta delle copie delle schede.
Art. 31
Schedario della popolazione temporanea
1.
Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli
stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si
trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
Gli stranieri dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi sono comunque
iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in
possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al
comma 2 dell'art. 14.
2.
L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando
l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel
Comune da non meno di quattro mesi.
3.
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche.
4. La
revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata
periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede
relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune:
a) perché se
ne sono allontanate o sono decedute;
b) perché vi
hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni
iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale
di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.
Capo VI
Certificazioni anagrafiche
Art. 32
Certificati anagrafici
1.
L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le
limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di
famiglia.
2. Ogni altra
posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni
previste dal comma 2, dell'articolo 35, può essere attestata o certificata,
qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse,
dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le
certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione
residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
1.
Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo
uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche
periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione
residente.
2. Ove il
Comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati
anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano
richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il Comune
può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.
Art. 34
Contenuto dei certificati anagrafici
1. I
certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del Comune e della data di
rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge
31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro
dell'ufficio.
2. Non
costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede
anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non
professionale, il titolo di studi o le altre notizie il cui inserimento nelle
schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del
presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il Comune
utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati
stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il
certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa
motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti
situazioni anagrafiche pregresse.
Art. 35
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche
Avverso il
rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati
anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre
ricorso al prefetto.
Art. 36
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche
1. É vietato
alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e
quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale
divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli
appartenenti alle forze dell'ordine ed al corpo della Guardia di finanza. I
nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta
degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del
comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di
anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il
disposto dell'art. 33, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n 600.
2. É
consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le
anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli
atti anagrafici.
3. Le
richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte
all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti Prefetture.
4.
All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei
documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo
modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli
organi interessati.
Capo VII
Adempimenti topografici ed ecografici
Art. 37
Adempimenti topografici
1. La
ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni
delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del
censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati
dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al
successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La
cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso
l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od
ecografico; nei Comuni nei quali non esistono tali uffici, la predetta
cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di
una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere
utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
Art. 38
Aggiornamento del piano topografico
1. A cura
degli uffici di cui all'art. 38, deve essere formata una copia del piano
topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta
copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio,
ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo
intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune
istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle
località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello
stesso periodo è fatto obbligo ai Comuni di segnalare tempestivamente
all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle Regioni competenti,
l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.
Art. 39
Formazione del piano topografico a seguito di variazioni
territoriali
1. I Comuni
costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere
alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla
formazione di un nuovo piano topografico i Comuni che, a decorrere dalla data di
tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La
formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso
della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la
delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo
censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4
dell'art. 39.
Art. 40
Adempimenti ecografici
1. Ogni area
di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su
targhe di materiale resistente.
2. Costituisce
area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo,
calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3.
L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio
decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di
cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata
anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito
del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad
aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni
amministrative diverse.
Art. 41
Numerazione civica
1. Le porte e
gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di
qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su
targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo
della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi
che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività
professionali, commerciali e simili.
3. La
numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in
conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in
occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive
eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
Art. 42
Obblighi dei proprietari di fabbricati
1. Gli
obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la
costruzione del fabbricato.
2. A
costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato,
il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia
l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di
fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato
destinato ad altro uso.
3. Con la
domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere,
occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della
numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora
l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario,
vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda
deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare
predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere
indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto
nel comma 3 dell'art. 42.
Art. 43
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico
1. Nei Comuni
in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici
organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono
comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi,
concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le
comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i
provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima
settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del
mese successivo.
Art. 44
Stradario
1. In ciascun
Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la
compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite
dall'Istituto centrale di statistica.
Capo VIII
Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti: altri
adempimenti statistici
Art. 45
Revisione delle anagrafi
1. A seguito
di ogni censimento generale della popolazione, i Comuni devono provvedere alla
revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e
qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La
documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è
soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La
revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione
dall'Istituto centrale di statistica.
4.
Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente
aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la
situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle
persone residenti nel Comune.
Art. 46
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica
1. Nel quadro
dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono
provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della
numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente,
avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, alla apertura di
nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La
revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta
dei proprietari dei fabbricati di cui al precedente art. 43 ed a prescindere
dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. É fatto
obbligo ai Comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione
dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 47
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione
residente
1. Le
rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione
residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di
anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite
dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini
predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli
appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero
delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal
movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.
Art. 48
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni
I competenti
uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite
dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere
ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli
ampliamenti e le demolizioni.
Art. 49
Adempimenti dell'ufficio di statistica
Nei Comuni nei
quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della
legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati
in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica
tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico
dei dati in essi riportati.
Capo IX
Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
Art. 50
Particolari compiti del sindaco
1. Il sindaco
è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la
sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e
le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il
sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed
ecografici.
Art. 51
Vigilanza del prefetto
1. Il prefetto
vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti
topografici ed ecografici dei Comuni della Provincia siano tenuti in conformità
alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le
modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento
degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La
vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta
all'anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura appartenenti alle
carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito
dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.
Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale
Le funzioni
che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono
demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle Regioni a statuto speciale
nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute
le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai Comuni.
Art. 53
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto
centrale di statistica
1. L'alta
vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero
dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri
funzionari ispettori.
2. L'Istituto
centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i
Comuni, siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti
dall'Istituto stesso e promuove, da parte dei Comuni, l'adozione di sistemi
organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della
tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.
Art. 54
Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni
1. Qualora, a
seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni
irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed
ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e
l'Istituto centrale di statistica, possono disporre ispezioni di carattere
straordinario il cui onere viene posto a carico dei Comuni inadempienti, salvo
rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.
Art. 55
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
1. Le
contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a
quelle del presente regolamento, commesse dalle persone aventi obblighi
anagrafici, devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di
anagrafe.
2. Il verbale
deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente
contestata la contravvenzione.
3. Al
contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita
dall'art. 11, comma terzo, della citata legge, l'ufficiale di anagrafe è tenuto
a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare
da un bolletario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
Art. 56
Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento
Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono uniformare ad
esso la tenuta delle anagrafi.
Art. 57
Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica
1. Sono
abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1958, n.
136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.