(Gazz. Uff., 14 febbraio 1975, n. 43)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: Nell’art. 1, primo comma, le parole: “e per l’ambiente” sono sostituite con le altre: “e ambientali”; al terzo comma, sono soppresse le parole: “e archivi di Stato”. Nell’art. 2, secondo comma, la lettera b) è sostituita con la seguente: “b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonchè quelle della divisione 1ª (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973”; al secondo comma, è aggiunta in fine la seguente lettera: “c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell’interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; nel terzo comma, le parole:” ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite con le altre:” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie del Ministero”; al quinto comma le parole: “e per l’ambiente”, sono sostituite con le altre: “e ambientali”; è aggiunto in fine il seguente comma: “Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l’interno, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione “Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali””. Nell’art. 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i seguenti: “Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell’art. 2, i servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè gli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente art. 2, che vengono organizzati in Direzione generale sostitutiva dell’attuale Direzione generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi. Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale composizione è prorogata fino all’emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione. Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al Ministro per l’interno per quanto riguarda gli atti di archivio considerati come eccezione alla consultabilità in base all’art. 21 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica”. L’art. 4 è sostituito con il seguente: “Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabella B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonchè ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti previsti all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella (parte I) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. é inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente art. 2, salvo un contingente da determinarsi con decreto interministeriale tra le due amministrazioni interessate, che resterà temporaneamente comandato di diritto al Ministero dell’interno fino alla definitiva riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero stesso conservata. é costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che esercita le attribuzioni previste dall’art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni. Fino all’emanazione del regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale, questi sono nominati con la procedura prevista dall’art. 7, lettera d), della legge 18 marzo 1968, n. 249. Sono costituite altresì le commissioni di disciplina per il personale ai sensi dell’art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell’art. 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Fino a che non sarà provveduto all’emanazione delle norme delegate relative alla definizione del Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli organi collegiali e all’inquadramento e caratterizzazione dei dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero. Il personale di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contingente che sarà in ogni caso assicurato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all’amministrazione dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all’art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità. Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il trattamento economico inerente alla qualifica. I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature e i beni già destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel precedente art. 3 passano in dotazione al Ministero. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro”. Nell’art. 5, primo comma, le parole: “e per l’ambiente” sono sostituite con le altre:” e ambientali”; al primo comma, dopo le parole: “stanziamenti riflettenti” è aggiunta l’altra: “personale”; dopo l’ultimo comma sono aggiunti i seguenti: “Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l’interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sarà provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero dell’interno e quello dei beni culturali e ambientali degli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’anno finanziario in corso. Fino all’emanazione del su indicato decreto interministeriale i fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad essere erogati dal Ministero dell’interno”. Dopo l’art. 5, è inserito il seguente articolo: “Art. 5-bis. — Fino a che non si sarà provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del precedente art. 4, un contingente del personale vincitore di concorso per l’accesso o per il passaggio di carriera per effetto di concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli affari generali amministrativi del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato, in posizione di comando, al Ministero. La determinazione dei nominativi da includere nel contingente indicato è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I direttori generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni generali”.
Art. 2.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per l’istituzione dei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante trasferimento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno relativi alle funzioni trasferite con il presente decreto o di altre amministrazioni dello Stato, per la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero, nonchè per la costituzione di un ufficio centrale per la gestione degli affari generali e del personale. Con le stesse norme sarà provveduto a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero ed a riorganizzarne gli organi consultivi relativi alle materie trasferite. Le norme delegate saranno emanate entro il 31 dicembre 1975, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l’interno, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l’organizzazione della pubblica amministrazione, sentito il parere di una commissione parlamentare composta di undici senatori e undici deputati, nominati dal Presidente delle rispettive assemblee, ed osserveranno i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) il trasferimento dei ruoli avverrà mediante scorporo degli attuali ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio del Ministri e del Ministero dell’interno o di altre amministrazioni in corrispondenza alle attribuzioni trasferite al Ministero; b) nell’ambito dei ruoli determinati a norma della precedente lettera, sarà previsto l’inquadramento del personale comandato con facoltà di opzione per detto personale, nonchè le modalità di inquadramento nei ruoli del Ministero del predetto personale o di quello fuori ruolo di cui all’art. 4, comma nono, del decreto-legge, nel testo modificato dalla presente legge di conversione; c) sarà garantito al personale inquadrato nei ruoli a norma delle precedenti lettere la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite; d) sarà provveduto all’adeguamento del numero dei dipendenti in rapporto alle effettive necessità del Ministero, con particolare riguardo alle strutture amministrative, anche mediante utilizzazione ed inquadramento del residuo personale comunque assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, agli uffici ed organi trasferiti al Ministero; e) sarà provveduto all’esigenza di riqualificazione del personale, con particolare riguardo a quello di custodia. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1975, il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per l’organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui al comma precedente, per l’integrazione degli organici dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, in corrispondenza alle esigenze connesse con le attribuzioni conservate in materia di archivi di Stato, nonchè per il riordinamento dei relativi servizi e le conseguenziali modifiche delle norme previste dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, attinenti agli organi dell’Amministrazione degli archivi di Stato, osservando princìpi e criteri direttivi atti ad assicurare l’efficienza e la funzionalità dei servizi.