(in Gazz. Uff., 16 febbraio 1976, n. 42)
Attribuzioni del Ministero dell’interno
in materia di documenti archivistici
non ammessi alla libera consultabilità

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l’istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
Visto l’art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il Governo ad emanare norme aventi valore di legge per la disciplina delle attribuzioni del Ministero dell’interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità, nonché per le conseguenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e per l’integrazione degli organici dei ruoli del personale civile di detta amministrazione in corrispondenza ai servizi anzidetti;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma del citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l’interno e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.
L’Amministrazione dell’interno provvede, in attuazione del comma secondo, lettera c), dell’art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l’integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a);
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall’art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati.

Art. 2.
Per l’attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è istituito nell’ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’interno un ispettorato centrale, cui è preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il Ministro può avvalersi, altresì, in sede periferica dei prefetti e, nelle provincie di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari del Governo. Il Ministro per l’interno determina con proprio decreto la regolamentazione interna dei servizi. In relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, il Ministro per l’interno dispone ispezioni presso l’archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, a mezzo di funzionari della carriera direttiva amministrativa dell’Amministrazione civile dell’interno. Gli organici dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, appresso indicati, vengono integrati con le seguenti variazioni: Numero dei posti carriera di concetto amministrativa 30 – carriera esecutiva: ruolo archivio 15 – ruolo copia 25.
Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate per ciascun ruolo organico in conformità di quanto disposto negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto del Ministro per l’interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.
Per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato, l’accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza in occasione degli adempimenti di cui alla lettera d) dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per l’interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Le commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25 e 27 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono modificate nella loro composizione con l’aggiunta di un rappresentante dell’Amministrazione civile dell’interno, designato dal Ministro per l’interno. Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39, 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero per i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a segnalare al Ministero dell’interno la presenza di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministro per l’interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Le proposte di scarto di documenti non consultabili di cui al precedente art. 1, lettera a), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell’interno. Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’individuazione dei documenti aventi carattere riservato ai sensi del primo comma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro per l’interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 4.
I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui agli articoli 30, lettera c), e 38, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ne trasmettono copia al Ministero dell’interno ai fini dell’accertamento dell’esistenza di documenti non consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni vengono effettuate nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo, terzo e quarto comma, 38 lettere e) ed f), 42, 43 e 45. I provvedimenti adottati dai sovrintendenti archivistici ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati al Ministero dell’interno al fine di accertare l’esistenza di documenti non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 5.
I documenti riservati dell’Amministrazione dell’interno sono versati all’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali allorchÈ, per il decorso dei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, divengono liberamente consultabili.

Art. 6.
Il Ministro per l’interno, ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 1, lettera b), del presente decreto, ha facoltà di avvalersi del parere del comitato di settore per i beni archivistici, istituito presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati di cui sia stata richiesta la consultazione.

Art. 7.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 8.
All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto, valutato in lire 300 milioni in ragione di anno, si provvede, per l’anno finanziario 1976, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.