Decreto del Presidente della Repubblica del 02 maggio 1957 Numero 432
Gazzetta Ufficiale Numero 156 del 24 giugno 1957
Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante
disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti
e modificazioni all'ordinamento dello stato civile
Articolo 1 [Indicazione del numero dell'atto di nascita risultante dal registro]
In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli
atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione
del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell'atto
di nascita risultante dal relativo registro.
Articolo 2 [Casi di obbligo di indicazione della paternità
e della maternità]
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio
di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità
o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità
della persona interessata.
Articolo 3 [Rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello
stato civile]
Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1960 Numero 617
Gazzetta Ufficiale Numero 163 del 05 luglio 1960
Omissione dell'indicazione della paternità e maternità degli alunni.
Articolo Unico [Omissione dell'indicazione della maternità e della paternità]
A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 nel registro di classe, compilato
secondo il modello allegato F, di cui al decreto luogotenenziale 24 maggio
1945, n. 459, è omessa l'indicazione della paternità e della
maternità degli alunni.
Gazzetta Ufficiale Numero 42 del 14 febbraio 1963
Modificazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile.
Articolo Unico [Sostituzione dell'art. 4 L. 31.10.1955, n.1064]
L'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal
seguente:
"Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
"Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore
e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome
dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato
da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l'affiliazione
non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410
e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da
un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche
ai figli legittimi di costui.
L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far
constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato".