Direzione generale affari civili e libere professioni
Circolare 25 marzo 1988, prot. n. 1/50/FG/i 1(87)1075
Pluralità di prenomi
A causa di incertezze sorte presso gli uffici dello stato civile nel
caso di persone cui siano stati imposti all'atto della nascita più
prenomi, questo ufficio esprime come segue il proprio avviso al riguardo.
Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di
intendere quale fu, a suo tempo, la volontà del dichiarante nell'imporre
al soggetto un prenome (anche composito) ovvero una pluralità di
prenomi, il caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di
attribuire il nome (rectius: il prenome) seguono più elementi onomastici
(o uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino,
o non uniti da una espressione grafica, ma neppure separati da un segno
di interpunzione): in questo caso, infatti, è sufficientemente individuata
la volontà che il prenome, pur se composto da più elementi
sia unico, e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei
documenti relativi al soggetto.
Neppure offre motivo di dubbio, ad avviso di questo ufficio, l'ipotesi
in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi
(rectius: i prenomi) seguono più elementi onomastici, separati fra
loro da un segno di interpunzione o da un trattino o da un punto; anche
qui la volontà, di segno contrario al precedente, appare chiara:
che i prenomi siano più di uno, con la conseguenza che, ammettendo
la legge (art. 6 cod. civ.) un solo prenome, il primo di essi soltanto
debba essere trascritto nei documenti relativi al soggetto.
Diversamente, nel caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò
di attribuire i nomi seguono più elementi onomastici, non separati
fra loro da un segno di interpunzione o da altri segni, si pone il dubbio
se si debba riconoscere prevalente, ai fini della individuazione della
volontà del dichiarante, la circostanza che fu usata la parola «nomi»
(al plurale) o, al contrario, la circostanza che furono omessi i segni
di interpunzione o altri segni fra i vari elementi.
Questo ufficio è del parere che nell'alternativa la prima soluzione
sia da preferire, perché essa annette importanza ad una espressione
letterale («nomi») che pare di significato meno incerto
ed equivoco della mancanza fra i vari elementi di segni di interpunzione
o di altri segni, e perché essa sembra più aderente allo
spirito della norma contenuta nel citato art. 6, che considera con maggior
favore le forme onomastiche più semplici e di più agevole
uso ai fini della identificazione della persona. Ad accogliere questa soluzione,
solo il primo dei prenomi imposti andrebbe trascritto nei documenti relativi
al soggetto.
Nel caso, infine, in cui alla dizione con la quale si dichiarò
di attribuire il nome seguono più elementi onomastici, separati
fra loro da segni di interpunzione o da altri segni, si pone, ancora il
dubbio se si debba riconoscere prevalente la circostanza che fu usata la
parola «nome» (al singolare) o, al contrario, la circostanza
che furono usati segni di interpunzione o altri segni.
Questo ufficio è del parere che nell'alternativa la seconda
soluzione sia da preferire, perché essa annette importanza al fatto
positivo della iscrizione di segni di interpunzione o di altri segni tra
i vari elementi onomastici, fatto che pare meno equivoco di quello dell'uso
della parola «nome» (al singolare), che potrebbe si,
in ipotesi, essere ascritto ad una volontà di considerare tutti
gli elementi come un unicum, ma che, in presenza di segni di interpunzione
o di altri segni, pare più ragionevole attribuire alla volontà
che solo il primo dei prenomi imposti debba essere considerato «il
nome», e che tutti gli altri, di seguito al primo di detti segni,
siano da considerare come prenomi non rilevanti per gli effetti previsti
dall'art. 6. Ad accogliere questa soluzione, anche qui solo il primo dei
prenomi imposti andrebbe trascritto nei documenti relativi al soggetto.