L'INDIVIDUO E LA FAMIGLIA

attraverso il Codice Civile

Codice Civile – [R.D. 16 Marzo 1942 n. 262]
 
Libro primo delle persone e della famiglia

Titolo I: delle persone fisiche

6. Diritto al nome. – Ogni persona ha diritto al nome [Cost. 22] che le è per legge attribuito [c.c. 144, 149, 156, 262, 299, 408, 602, 2563, 2565]. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [c.c. 602]. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o settiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Titolo V: della parentela e dell’affinità

74. Parentela. – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [c.c. 77, 87]

75. Linee della parentela. – Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra [c.c. 78]

76. Computo dei gradi. – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite [c.c. 78].

77. Limite della parentela. – La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 87. n. 1, 417, 583].

78. Affinità. – L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella Linea e nel grado [c.c. 75, 76] in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 434, n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [c.c. 117-129], salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

Titolo VI: del matrimonio

Capo II – Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico. – Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato. – Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

84. Età. – I minori di età non possono contrarre matrimonio.(omissis)

86. Libertà di stato. – Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente [c.c. 68, 97, 101, 102, 124; c.p. 556].

87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione. – Non possono contrarre matrimonio fra loro [c.c. 74, 77]:

(omissis)

Sezione VII – Delle prove della celebrazione del matrimonio

130. Atto di celebrazione del matrimonio – Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [c.c. 107, 109, 132, 237]. (omissis)

Capo IV – Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi – Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. (omissis)

143-bis. Cognome della moglie – La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. – I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

147. Doveri verso i figli. – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Titolo VII: della filiazione

231. Paternità del marito – Il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio [c.c. 232, 235, 252, 253, 291, 408, 433 n. 2, 468, 536, 566].

236. Atto di nascita e possesso di stato – La filiazione legittima si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 238, 241,     451, 457].

Titolo XIV: degli atti dello stato civile

449. Registri dello stato civile. – I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

450. Pubblicità dei registri dello stato civile. – I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli uffici dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandate con le indicazioni dalla legge prescritte [c.p.p. 602]. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

 451. Forza probatoria degli atti. – Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [c.c. 2700; c.p.c. 221], di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. (omissis)

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