Legge
24 dicembre 1954, n. 1228:
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Art 1.
In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel
Comume la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa
dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del
regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti
pubblici.
Art 2.
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali
esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune
di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti imutazione
di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti
dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche
all'anagrafe del Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune
di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.Ai
fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si
considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel
Comune di nascita. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello
di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri,
soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri
sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero
dell'interno.Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il
personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione anagrafica.
Art 3.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può
delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al
segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione,
munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere
approvate dal prefetto.
Art 4.
L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della
popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti
prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli
accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli
interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per
accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del
regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi
anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti
necessari alla regolare tenuta della anagrafe. Può interpellare, allo stesso
fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale
dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui
viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Art 5.
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la
istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state
rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In
caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio,
notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento
d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.
Art 6.
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello
stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di
residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.
Art 7.
Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con
decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa
circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile. Le
circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso
Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con
R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più delle frazioni
geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa
disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri delle grandi città.
Art 8.
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.La
popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da
non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.
Art 9.
Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate,
alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti
definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione
degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed
i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte
topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito
dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e
l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a
cura del Comune.
Art 10.
Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione
civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei
proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma
dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con
R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.I proprietari di fabbricati provvedono alla
indicazione della numerazione interna.
Art 11.
Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della
presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non
costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a
lire 250.000. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad
immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria
iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela
nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa
dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue
l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. Entro dieci giorni dalla
contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le
ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione
mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe
che ha accertato la contravvenzione. Le somme riscosse a titolo di sanzione
amministrativa per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in
seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.
Art 12.
La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è
esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla
presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione
del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
Art 13.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri
per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il
regolamento per l'esecuzione della presente legge.
indietro