Ministero dell'Interno
Circolare MI.A.C. n. 1(88) del 21/1/1988
Prot. 08800429 15 100-23/A.01 3.000.006
Rilascio notizie anagrafiche
Pervengono con
sempre maggiore frequenza quesiti da parte delle amministrazioni comunali circa
la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di residenti in anagrafe a
privati che ne facciano richiesta per le più varie finalità di studio e di
ricerca nonché da enti pubblici per varie motivazioni ed, infine, sulla
possibilità di collegare, nel caso di impianti informatizzati, terminali presso
sedi dei vigili urbani o di servizi circoscrizionali.
Sull'argomento è stata già emanata la circolare n. 5249 (10) del 4 luglio 1978
che forni ampie istruzioni sul comportamento da tenersi da parte delle
amministrazioni comunali e la circolare n. 4 del 23 marzo 1982 per quanto
riguarda i collegamenti via terminale tra anagrafi dotate di elaboratori
elettronici e sale delle forze di polizia.
Tuttavia a completamento di quanto in precedenza diramato si intendono fare
alcune considerazioni che dovranno contribuire a far sì che gli uffici
anagrafici siano in grado di conoscere gli ambiti entro i quali adottare
autonomamente una responsabile linea di condotta.
La pubblicità dell'atto anagrafico riconosciuta dall'art. 2 della legge
anagrafica e la generalizzata possibilità di accesso alle notizie anagrafiche
prevista dall'articolo 29 del Reg. Anagrafico, vengono però ridimensionate
dall'articolo 32 del Regolamento stesso che preclude alle persone estranee
all'ufficio di anagrafe la consultazione delle relative schede.
Dall'insieme ditali disposizioni, ne consegue che non è possibile consentire il
rilascio di elenchi nominativi di residenti in anagrafe.
È peraltro evidente che una siffatta rigorosa interpretazione delle norme va
contemperata con i superiori interessi della collettività e valutata anche in
considerazione della mutata fisionomia che i servizi anagrafici hanno assunto
nel tempo e cioè, da mera rilevazione statistica sotto vari aspetti della
popolazione, a punto di riferimento e di programmazione per gran parte dei
servizi sociali.
Ed è in quest'ottica che si è determinata una favorevole predisposizione nel
consentire la fornitura di elenchi di nominativi iscritti in anagrafe nei
confronti delle richieste provenienti da enti e/o amministrazioni pubbliche
motivate da fini di effettiva utilità sociale o di pubblico interesse.
Tale tendenza è stata peraltro recepita nel corso dell'elaborazione del nuovo
regolamento anagrafico che, tuttavia, ha previsto due distinti regimi per i
soggetti pubblici e per quelli privati.
Mentre per i primi è espressamente prevista la possibilità di rilasciare
elenchi di iscritti nelle anagrafi, per i soggetti privati non viene esclusa
tale eventualità ma a condizione che i dati anagrafici vengano resi anonimi ed
aggregati per fini statistici e di ricerca.
Da quanto esposto scaturisce la soluzione ad alcuni dei numerosi quesiti
proposti da più Comuni.
Peraltro l'uso sempre più esteso del mezzo informatico induce più di una
amministrazione pubblica a chiedere un collegamento con le anagrafi comunali
qualora dotate di elaboratori elettronici, o ad installare un proprio terminale
negli uffici comunali.
Si è già detto che, per quanto riguarda le forze di polizia, l'ipotesi è già
stata presa in considerazione con il documento n. 4 del 23 marzo 1982.
Peraltro tenuto conto del ruolo di collaborazione per l'ordine e la sicurezza
pubblica assegnato ai Comuni dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, ruolo da svolgere
indipendentemente dai mezzi tecnici a disposizione, si ritiene, come già
esplicitato per alcuni casi, che l'accesso alle notizie anagrafiche possa essere
ugualmente consentito sia pure con gli accorgimenti e le cautele indicate nella
circolare n. 4/1983.
Per quanto riguarda collegamenti a mezzo terminale, nell'ambito delle
articolazioni di servizio delle amministrazioni comunali, e sempre che si tratti
di mera consultazione ad opera di personale esclusivamente addetto all'ufficio
utente del servizio, non sembra che vi ostino particolari motivi.
Non può invece accedersi alla richiesta di un continuo collegamento con gli
uffici anagrafici anche quando la richiesta pervenga da parte di una pubblica
amministrazione quale ad esempio quella delle finanze.
Senza voler escludere una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
è intuitivo che la stessa non può andare al di là di una fornitura,
ragionevolmente cadenzata, di dati ma non oltre.
Diversamente si verrebbe a creare un'anagrafe al di fuori dell'istituzione
comunale in aperto contrasto con il disposto dell'articolo uno delle legge 24
dicembre 1954, n 1228 che riserva al Comune detto compito.
Per quanto riguarda infine il collegamento con le Unità sanitarie locali e le
sedi INPS, si fa esplicito richiamo alle circolari n. 2 del 15 febbraio 1986 per
quel che riguarda le U.S.L. e 23 del successivo 26 novembre ed alla recente
circolare n. 14 del 15 dicembre 1987 relativa all'anagrafe dei pensionati
prevista dalla legge n. 903 del 1965.
Ciò premesso si ritiene di avere esaurientemente indicato con il presente
documento, l'ottica nella quale vanno esaminati e risolti numerosi quesiti
pervenuti a questo Ministero nonché le richieste che saranno rivolte alle
amministrazioni comunali.
Si confida pertanto nell'opera di informazione che le SS.LL. svolgeranno presso
le amministrazioni comunali cui vorranno altresì assicurare come di consueto la
più ampia collaborazione onde pervenire sollecitamente in loco alla soluzione
dei vari casi che si dovessero prospettare.