ESECUZIONE DELL'INTESA FRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Gazzetta Ufficiale n. 159 del
10-07-2000 - DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n.189
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio
2000;
Sulla
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Decreta:
Piena ed
intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività
culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18
aprile 2000.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 16 maggio 2000
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri,
Ministro per i beni e le attività culturali
Visto il
Guardasigilli: Fassino
Registrato
alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro
n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296
INTESA
tra
il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza
episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi
d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche
IL
MINISTRO PER I BENI E LE attività CULTURALI
quale
autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 28 gennaio 2000, e
IL
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che,
debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo
Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS),
agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera
q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla
stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
CONVENGONO
sulle
seguenti disposizioni:
Parte
I
DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO
Art.
1.
Principi
generali
1. Il
Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero)
e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano
che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli
archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati
documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi
appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il
Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile
vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di
carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di
formazione o di attuale conservazione.
3. Il
Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di assicurare,
secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure
di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono
conservati gli archivi di cui al comma 1.
4. Per
agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1
vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi
competente per territorio.
Nel caso
di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle
diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso
quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito
del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti
di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando
necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in
mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura
analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.
Art.
2.
Interventi
della Chiesa catt
1. Ferme
restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente,
l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e
a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni
ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.
2.
L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli
archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima
sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra
l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari
e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i
termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.
3.
L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione
del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di
vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la
normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento
ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla
circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.
4. La
C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti
nell'ambito delle risorse disponibili.
Art.
3.
Interventi
dello Stato
1. Il
Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle
proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi
finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di
attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario,
la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da
apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a
programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.
2. Al
fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I.
predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette,
periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le
soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di
interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di
vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In
relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorità agli
archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di
particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di
vita apostolica.
3. Gli
archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura
massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia
previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse
disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi
specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra
l'amministrazione archivistica e la C.E.I.
4. Il
Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato
antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine
le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.
Art.
4.
Interventi
in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato
1. La
collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili e' finalizzata ad
assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La
collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del
patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo
di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.
3. Il
Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e
coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata
degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare
criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.
4. Le
autorità ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la
piu' ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. l,
comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla
realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
5. Le
mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà
ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti
autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e
civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti
dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei
diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
6. In
caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per
il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di
intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in
archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale
danneggiato.
Parte
II
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE
Art.
5.
Principi
generali
1. Il
Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la
conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di
interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai
medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.
2. Il
Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni
possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto,
antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici
anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e
istituzioni.
3. Al
fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico
volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e
la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in
materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.
4. Al
fine di garantire l'uniformità' dei formati di descrizione catalografica, la
diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche
mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che -
nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene
l'informatizzazione - la rete italiana per le informazioni e i servizi
bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema
di riferimento.
5. La
collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza
attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e
valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di
inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.
Art.
6.
Interventi
della Chiesa cattolica
1.
L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a
disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione
nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione
attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le
riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.
2.
Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza
esistenti nelle diocesi e' trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco e'
integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza
appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica,
segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità
ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese
nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno
schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di
apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi
aggiornati.
3.
L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e
aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine
di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni
bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche
appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia
4.
L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata
annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo
cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le
relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia
programmati dalle regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve
essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.
5.
La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti
nell'ambito delle risorse disponibili.
Art.
7.
Interventi
dello Stato
1.
L'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale
partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), un esperto
dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti
dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria,
due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre
rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari
ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), due rappresentanti degli organismi di
coordinamento dei superiori e delle superiori maggiori degli istituti di vita
consacrata e delle società di vita apostolica.
2.
Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli
orientamenti formulati dall'osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n.
571, svolge i seguenti compiti:
a)
coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'art.
6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli ordinari diocesani
competenti per territorio;
b)
individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture
competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
c)
formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela
del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di
vincolo, etc.) e formazione del personale.
3.
In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la
catalogazione e i censimenti, l'I.C.C.U. trasmette agli enti e alle istituzioni
interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio
librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).
4.
La commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita
presso l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle
problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del
patrimonio bibliografico.
Art.
8.
Interventi
in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato
1. Il
Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:
a) beni
librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librai appartenenti a
diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse
sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via
prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la
catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in
deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono
valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, in relazione anche
alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle
biblioteche stesse;
b)
tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si
impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di
evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di
biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare,
promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza,
custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e
civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione dei beni
culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e
coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la
rete nazionale informatica (S.B.N.) e a raccordarla con le strutture
informatiche degli organi ecclesiastici;
c)
vigilanza sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di
cui all'art. 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul
mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i
competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della
normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche
prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità;
d)
prestiti e mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di
proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le
competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della
normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione
degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione
delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali
pubblicazioni;
e)
calamità naturali. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e
civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle
priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici
e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale
danneggiato.
2. Per
favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la
C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi
di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti,
che sono realizzati congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i
beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.
3. Per
quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni
librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai
progetti di cui all'allegato A.
Parte
III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
9.
Attuazione
della presente intesa
1. Il
Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza
episcopale italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e
direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria
reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.
Art.
10.
Entrata
in vigore
1. Le
norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
a)
nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;
b)
nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della
Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il presidente della
Conferenza medesima promulga l'intesa.
Allegato
A
1)
Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.
Per
ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base
dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.),
e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.),
sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati,
alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle
informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita
convenzione.
2)
Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.
Allo
scopo di definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito
dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupero dei dati relativi alle
predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di
recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche
il laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'I.C.C.U. già seleziona e
censisce gli esemplari in esse conservati.
3)
Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in
Italia e censimento nazionale dei manoscritti.
Allo
scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà
al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche
ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman
per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione
uniforme dei manoscritti.
4)
Catalogo degli incunaboli.
Saranno
condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di
rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che
riguardano gli incunaboli conservati in Italia.
5)
Censimento delle legature medievali.
Il
censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di
descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane,
comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile
collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e favoriranno le
attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature
medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.
Roma, 18
aprile 2000
per i
beni e le attività culturali ON. Giovanna Melandri
Il
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Camillo Card. Ruini
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
- Il
testo dell'art. 87 della Costituzione, e' il seguente:
"Art.
87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il consiglio superiore della magistratura. può concedere grazia e commutare le
pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La
legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo,
con protocollo, addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede.
- La
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attività di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota
all'art. 7:
- L'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571,
recante: esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e
ambientali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13
settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, e' il seguente:
"Art.
7. - 1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di
collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di
comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della
reciproca collaborazione fra le parti, e' istituito l'"Osservatorio
centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà
ecclesiastica".
2.
L'Osservatorio e' composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed e'
presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo
rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute
alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale
italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che
i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle
riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni
ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle
questioni poste all'ordine del giorno".