Legge 7 agosto 1990, n. 241
(in Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192)
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto
non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso
deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è
di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e
reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In
ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui
è possibile ricorrere.
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o,
avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione.
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le
modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b)
l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di
cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno
diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente ebbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti
per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di
cui al presente ono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra
tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata,
non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla
conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di
regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero
l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui
al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero
dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato
predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei
termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano
essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od
organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.
Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di
atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti
già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati
e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
Art. 19.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può
essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato
all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente
verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può
darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso
di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli
accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente i applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di
assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e
dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non
possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano
rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne
lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'art. 27.
Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato
ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a
disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e
valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti
da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui
al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme
di attuazione, nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse
disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame
dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5.. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione
di cui all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende
realizzata.
Art. 27.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979,
n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di
ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli
altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova
nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione vigila affinchè venga attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano
utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le
misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28.
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori
delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti
di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono princì pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è
ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24.