Decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352
(in Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 177)
Regolamento per la disciplina delle modalità
di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio
1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno
1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le misure organizzative occorrenti per
l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai
sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di
tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi
abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche
durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare
l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra
forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici,
elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità
stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 3. Accesso informale.
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche
verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare
l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero
gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e,
ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare
dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 4. Procedimento di accesso formale.
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità,
sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il
richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare
richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti
va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella
competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e
4 dell'art. 3.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma
dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione
della richiesta all'ufficio competente o dalla recezione della medesima nell'ipotesi
disciplinata dal comma 3.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è
tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi,
altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a
detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento
è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione
dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
Art. 5. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.
1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di
cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si
esercita secondo le modalità che seguono.
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio,
completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo,
comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.
4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della
richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal
luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in
qualsiasi modo.
6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con
l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che
devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti
e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti
ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate
dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere
autenticate.
Art. 6. Contenuto minimo delle misure organizzative delle
singole amministrazioni.
1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di
accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati; b) le categorie di documenti da
pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e
semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di
indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) la tariffa da corrispondere per il
rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta; d) l'accesso alle
informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione
o dalla perdita accidentale, nonchè dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le
copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove
forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per
le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le
informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
Art. 7. Non accoglimento della richiesta.
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale
sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento
specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta
non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea
tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Art. 8. Disciplina dei casi di esclusione.
1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui
all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri
fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano
suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di
tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente
far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano
tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro
denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono
essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonchè
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle
relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e
nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c)
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative,
alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d)
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di
cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere
garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
Art. 9. Richieste di accesso di portatori di interessi
pubblici e diffusi.
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente
regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e
comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Art. 10. Commissione per l'accesso.
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena
conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di
coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di
garantire l'uniforme applicazione dei princìpi, esprime parere sui regolamenti che le
singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonchè, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all'esercizio e
all'organizzazione del diritto di accesso.
2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso ai fini
dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della introduzione di normative speciali
comunque attinenti al diritto di accesso.
3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti
la disciplina del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241. A tal fine, i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai
soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonchè, per il tramite
dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali.
Art. 11. Archivio delle istanze di accesso.
1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso,
ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle
richieste di accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della
richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al
relativo corso.
3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio
centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i
suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.
4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le
informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonchè un archivio
centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di
competenza.
5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalità tecniche
per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi
archivi.
6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni,
su conforme parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome.
7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi
automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse
informazioni.
Art. 12. Archivio centralizzato delle amministrazioni
pubbliche.
1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari
dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le
risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della
commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.
Art. 13. Disciplina transitoria.
1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie di
documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, il diniego di accesso può essere opposto con
provvedimento motivato dal Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che
ha la legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle esigenze di
salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8. 2. Decorso il termine di un anno
di cui al comma 1, l'accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge.