Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo
ART. 1.
(SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi,
benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di
pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare
che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
ART. 2.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATO CIVILE E DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui
territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile
competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di
comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto,
la nascita nel proprio comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione.
Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il
territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè
dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone.
La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il
seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate
dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai
pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello
stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto
magnetico.
La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale
nonchè,
qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno.
La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in
materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione
volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare,
ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di
rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si
esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da
corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10.
Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i
relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
ART. 3.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno
lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati
o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei
dati contenuti nel documento di identità.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni
dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente
comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal
seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel
più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della
produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a
limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad
imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non
è soggetta ad autenticazione.
ART. 4.
(GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.
DISTINTIVO DEL SINDACO)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".
ART. 5.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA
DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della
presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della
lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più
uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in fine, il seguente
comma:
"2-bis. è, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le
parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le seguenti:
"i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5)
e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei
seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione così integrata.
ART. 6.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con
lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese
le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il
seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui
è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per
i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per
almeno una unità.
Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento
della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica
inferiore alle 20 unità.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di
diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in
organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai
limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità
dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli
altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni
di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può
inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto
a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2
dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis.- (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso
in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai
seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per
cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da
ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti
o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e
i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non
superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle
stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche.
La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel
medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali).
1.
Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto
ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate
prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente
interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1,
gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il
dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio.
In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le
procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma,
il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a
svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti,
mantenendo il relativo trattamento economico.
Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante
concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i
dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno
cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al
presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello
prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole:
"indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti:
"indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 1997"; b) al comma 15, le parole: "trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al comma 18,
le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale
sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.
444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte,
in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
ART. 7.
(MODIFICHE ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso
la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio
1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite
dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola:
"emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t)
prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f, al termine
del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono
sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono
aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni.
Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono
sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge
17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
ART. 8.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al
primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e
previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al
medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa
dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal
seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle
regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con
le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i
rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.
ART. 9.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di
cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative
alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del
medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il
rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo: a) sistemi di verifica
dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori; b) le
sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo
e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni
dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento; c) procedure semplificate e celeri
per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario; d)
disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle
deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti
fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione
del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di
dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi
del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal
seguente:
"Art. 108.
- (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle
sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con
valore di limite inderogabile: a) articoli da 1 a 18; b) articoli 21, 24, comma 4, 25,
comma 2, 27 e 29, comma 1; c) articoli da 31 a 34; d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36
a 39; e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48; f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e
64; g) articoli da 67 a 99; h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di
contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la
predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e
province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al
concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"all'articolo 53, comma 1, ed".
All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite
dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di
comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
ART. 10.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO DI CONTO)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il
seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed
agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati; b) al comma 1
dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla
fine del comma.
ART. 11.
(SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, SECONDO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE
15 MARZO 1965, n. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, n. 431:
COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni.
La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge
3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216,
dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: "5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
ART. 12.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' PUBBLICA)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito
il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale
pubblica.
Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti
locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento
dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei
comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11
giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e
trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono,
su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e
vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente,
avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici,
aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della
deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge.
In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo
termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte.
In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento
disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni
vigenti.
ART. 13.
(ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO AUTORIZZAZIONI AD ACCETTARE LASCITI E
DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati;
sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto
di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o
verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
ART. 14.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il terzo
comma è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma,
l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono
apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1,
e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad
acquisirli"; b) il comma 5 è abrogato.
ART. 15.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO ALL'ESTERO
DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici
e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: "Passaporti,
altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto.
La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Art. 25-bis.
- Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della
pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti
pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
ART. 16.
(DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province
autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti
di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle
province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle
competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e
provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
ART. 17.
(ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E DI SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei
commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il
seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei
consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza
di sospensione, la determinazione è esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il
seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30
miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di
interesse statale o che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in
base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se,
acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo
Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i
dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle
collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal
Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.
Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il
territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei
ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole:
"consenso unanime delle " sono sostituite dalle "consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, nonchè alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze
di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal
seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un
contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato
e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro.
I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori
ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma: "In attesa
dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di
appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha
richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale
dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un
Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e
il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo
determinato, in numero non superiore a cinquanta unità.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in
corso.
Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno 1996, n. 307,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi
risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per
la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato
generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano
anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le
competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi
di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle
attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e
previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e
vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della
programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in
sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la
quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli
obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i criteri generali dei
piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva.
I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente,
d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad
essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di
cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richlesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o
più ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di
Stato in via obbligatoria.
Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è
reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di
atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è
comunque richiesto dall'amministrazione.
La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli
schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di
atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis.
Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui
articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo
caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi
di essi.
Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della
legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in
allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli
articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni
valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni
dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le
giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di
consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi
elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento
dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono
trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione
dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono
riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede
giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti
delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto
dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta
scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva
istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene
che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni
dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se
viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti
predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se
nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a
pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello
stesso termine di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato
regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle
norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di
annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di
legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati
alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di
cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere
dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei
rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle
risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43,
o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte
del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la
redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17
febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei
casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al
giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità",
sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali,
limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni"; b) il secondo periodo del comma 10 è sostituitò dal seguente:
"Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano altresì ai
conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province
e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e
consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma
1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto
unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6
e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1,
comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione
delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non
scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione
in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo
minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi,
mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e
subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di
costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle
disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre
mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto
designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla
revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le
azioni dalle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai
fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali
alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette,
statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda
speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di
questa.
Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a
56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli articoli 2504-septies e 2504-decies del
codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora
sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e
della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree
interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse.
Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di
esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del
consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
anche per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere
attribuite alla società a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana
sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i
diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od
opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune.
Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione
dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e
gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma
143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano
dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della
difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne
facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e
militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni
inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994, n. 86,
come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni
successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e
iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal
comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo
6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo
51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare
tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della - pag.
13 - legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente
legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di
cui al comma 75.
Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato.
Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato,
fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di
incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro
anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per
l'attività di consulenza, nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso altre
amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri
d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a` titolo di indennità per
l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il
segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni
nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a
carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. è istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un
presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di
amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e
funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei
sindaci e dei presidenti di provincia.
Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i
laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia,
l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria.
Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal
personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile
dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure
in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno,
utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai
frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il
rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero
per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole
determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale
del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo
provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente
articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare
il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima
assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria
relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite
dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il
trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai
segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo.
I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle
statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in
godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel
grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di
espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per
almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria
legislazione.
Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge,
rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole:
"nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di
legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni
e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi
nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire
limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e
dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte
le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore
delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi
possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti:
"salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del
procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro
adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli
articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo
1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo unico delle leggi sui pesi e
sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n.
575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche,
associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più
rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della
predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo.
I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata, il numero minimo di
annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma,
con riferimento ai settori scientifico- disciplinari; b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici; c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma,
nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con
la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina
concernente: a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il
riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio
1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; c) il differimento dei
termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati
entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo
professionale; d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi
specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani; e) i professori a
contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici
e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonchè di durata e di
rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli
insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonchè delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche.
Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia, nonchè le province
autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite
convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
università nonchè le modalità di finanziamento.
La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su
proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di
stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonchè i raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari
e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonchè con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti
didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio
al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i
corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle
strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle
istituzioni autonome universitarie.
Esso formula pareri e proposte: a) sulla programmazione universitaria; b) sui criteri per
la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario
delle università; c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonchè sull'approvazione dei
regolamenti didattici d'ateneo; d) sui settori scientifico-disciplinari; e) sul
reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse
generale per l'università.
104. Il CUN è composto da: a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle
grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non
superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica; b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti,
di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i
componenti del medesimo; c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico
e amministrativo delle università; d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la
valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a),
è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a
ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della
presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al
comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto concernente le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta
ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e
amministrativo, secondo i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi
di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle
università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle
amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile.
Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in
quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione
di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al
consiglio di amministrazione e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata
dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli
accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le
professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi
delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori
universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata
diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è
abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle
modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei
termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,
sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di
specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli
insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori
di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie,
con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-
disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato
e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di
scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF
pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per il mantenimento dei
contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in
facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento
economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i
quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o
incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori
universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle
convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle modalità di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente
comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma,
di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i
quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a
quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione
alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno
stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal
seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono
ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonchè agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente
articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università
non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio
universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie,
edilizie, nonchè concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia
previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i
corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma
della Valle d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare
quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la
potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al
comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative
funzioni amministrative.
Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà
legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e
sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca
degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze
sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di
studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonchè programmi di
ricerca congiunti.
Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei
piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie
estere, nonchè i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto
l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni
dalla loro stipulazione.
Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti
per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o
con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono
esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli
accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai
medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina
a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di
studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette
e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per
l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica.
La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel
territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'università _[8m _[10m e della ricerca scientifica e
tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono
istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di
studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli
istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al
fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca,
nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla
università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede
amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una
commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno
due professori ordinari e un professore associato.
Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi
di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola:
"contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è
sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di
ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento
della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società
di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di
competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.
I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le
penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in
tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo
competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli
istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno
svolgersi nella primavera del 1997.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in
deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell'interno.
Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e
delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
Èfatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK