Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
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(Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42)
Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate
amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle
seguenti finalità: a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione
amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d)
contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai
seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto
degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con
il sistema statistico nazionale. 4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le
regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di
indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.
Art. 2.
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo
sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le
amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora
la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e
del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e
conservano la titolarità dei programmi applicativi.
Art. 3.
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque
supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici
o telematici, nonchè l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi,
devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile
dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali
operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è
sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
del nominativo del soggetto responsabile.
Art. 4.
1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti
tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa
moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici
giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui
è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici
pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni
successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera
durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di
aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta
esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore
generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere
confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al presidente, ai quattro membri
ed al direttore generale.
Art. 5.
1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e
per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei
fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione
compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati,
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti
innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
Art. 6.
1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo
svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti
pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di
comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, nonchè di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle
norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo
stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio
dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
Art. 7.
1. Spetta all'Autorità: a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonchè della loro qualità e
relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei
sistemi; b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente
riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa e con la
partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti
intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale
e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati
amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite
conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare periodicamente,
d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole
amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi
automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia,
dell'efficienza e della qualità; e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione
dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di
programmi per il reclutamento di specialisti, nonchè orientare i progetti generali di
formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie
informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) fornire
consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di
legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di propria
competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle
Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a
designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni,
agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di
pubblici servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni
concernenti i sistemi informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra funzione utile
ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità può
proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle
province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con
l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonchè con enti
e società concessionari, di pubblici servizi in materia di pianificazione degli
investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi
informativi.
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie
ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
Art. 8.
1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto
concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una
commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento
della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni
e possono essere confermati una sola volta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le idennità da corrispondere ai
componenti della commissione.
4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241. 5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla
normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il
parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato
sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.
Art. 9.
1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano
triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:
a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 1, comma 2; b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale
relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene
al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo,
mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi
obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di
affidamento; c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle
amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera
a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni
informativi e determinando i contratti di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno
di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei
provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di
ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello
stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello
di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Art. 10.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di
specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato,
ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di
appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella
medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del
nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo, 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i
sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del
piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una
relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane
utilizzate e dei benefici conseguiti.
Art. 11.
1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti di
dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del
personale specificamente qualificato nello svolgimento di attività relative ai sistemi
informativi automatizzati, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a
tale qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati
nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui
all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo
sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi automatizzati può
essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni
festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi.
Art. 12.
1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia
di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta dell'Autorità.
2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalità di scelta del contraente, secondo
le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso
d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di
individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per
i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli
obiettivi, nonchè i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le
modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le
modalità di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneità del personale impiegato
dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte
dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo
degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i
titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano
le amministrazioni.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono
richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per
adeguarli alle finalità e ai princìpi del presente decreto sulla base di indirizzi e
criteri definiti dall'Autorità.
Art. 13.
1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi
automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e
dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione
degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo
studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di
partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico monitoraggio,
secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato
immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti
siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero,
su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può
essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e
che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con
le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si
sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità,
salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o
tramite società specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al
comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in
precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di
continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo
necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena
collaborazione all'Autorità durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena
l'esclusione dalla partecipazione all'aggiudicazione successiva.
Art. 14.
1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi
automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo
successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive
periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie
specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della
Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri
di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al
Parlamento sui risultati del controllo.
Art. 15.
1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni
informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano
ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce
tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni,
l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti,
ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di
aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni.
Art. 16.
1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa
con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente
decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la
sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo
svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati
di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1º
gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il
funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di
procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone
comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono
direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini
di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio
o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro
attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati
resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i
regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di
applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.
Art. 17.
1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima
attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei
progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da
avviare nel corso degli anni 1993 e 1994.
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determina caso per
caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di
tutti i contratti in via di stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in corso di rinnovo o
che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è in facoltà delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali
per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di
concessione di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da rinnovare
intercorra con società specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella
realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 14. 4. In sede di prima applicazione del
presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario
del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è
presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il regime di
incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3.
Art. 18.
1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14
della legge 28 settembre 1942, n. 1140. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute
nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3),
della legge 29 marzo 1983, n. 93.