Araldica Civica
di Giorgio Aldrighetti





    Passando ora ad esaminare gli emblemi della Regione del Veneto che caricano per figura araldica il leone di San Marco, ricordiamo che il Consiglio Regionale del Veneto, il 20 maggio 1975, ha approvato la legge n. 56, per oggetto “Gonfalone e stemma della regione”.

La legge così recita:

Art. 1
I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:
lo stemma;
il gonfalone;
il sigillo.

Art. 2
Lo stemma della Regione di cui al bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge, è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.
In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco; nel cielo è apposta lungo una stessa linea l'iscrizione: Regione del Veneto.

Art. 3
Il gonfalone della Regione di cui al bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge è di colore rosso pompeiano; esso presenta al centro lo stemma di cui all'articolo precedente e termina con sette fiamme che portano ciascuna, nella parte mediana lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione.
La bandiera è costituita dagli stessi elementi di cui al comma precedente con lo stemma ruotato di 90 gradi.
All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e della bandiera è annodato un nastro tricolore, verde, bianco, rosso.

Art. 4
Il sigillo della Regione, di cui al bozzetto allegato C) che forma parte integrante della presente legge è di forma circolare; al centro riporta il leone di San Marco raffigurato nello stemma, e in corona la dicitura “Regione del Veneto” con l'indicazione dell'Organo Regionale cui il sigillo è assegnato.

Art. 5
Il sigillo è assegnato:
al Consiglio regionale;
alla Giunta regionale;
al Presidente della Giunta regionale;
al Comitato e alle Sezioni di Controllo.
Esso deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali emanati dagli organi regionali sopraelencati.

Art. 6
Della tenuta dei sigilli sono responsabili i dipendenti regionali che hanno la direzione degli uffici cui i sigilli medesimi sono assegnati.

Art. 7
La raffigurazione del sigillo della Regione deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei gruppi consiliari.
Parimenti il sigillo della regione deve apparire sul frontespizio del “Bollettino Ufficiale della Regione” e su ogni tabella indicante gli uffici della Regione.

  Per quanto sopra avevamo più volte chiesto alla Regione del Veneto 41) di conoscere:

perché nella predetta Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, il titolo della legge parla di “Gonfalone e stemma della regione” e non invece di “Stemma, Gonfalone, bandiera e sigillo della regione”, visto che all'art. 1 della citata legge si recita che i simboli ufficiali della Regione del Veneto sono a) lo stemma; b) il gonfalone; c) il sigillo, dimenticando, comunque e stranamente, la bandiera, citata, però, al successivo art. 3, in considerazione del fatto che parlando di emblemi araldici, si cita sempre per primo lo stemma, che verrà poi caricato nei vessilli e si elencano poi gli altri emblemi;

perché negli articoli 2, 3 e 4 descrivendo lo stemma, il gonfalone, la bandiera ed il sigillo della regione, viene omessa la “blasonatura” ossia la descrizione araldica dei predetti emblemi, dando così l'impressione che esista quasi il timore di descrivere correttamente, secondo il “Vocabolario Araldico Ufficiale”, i simboli riconoscitivi della nostra Comunità regionale;

perché nell'art. 2 non è stata adottata la forma di scudo appuntata; Il Regolamento tecnico araldico della Consulta Araldica del regno d'Italia, approvato con Regio Decreto 13 aprile 1905, n. 234, opera dell'insigne araldista sen. Antonio Manno, commissario del Re presso la Consulta Araldica, prescrive, infatti, all'art. 6, che la foggia normale dell'arme, sia quella appuntata. Tale foggia viene anche confermata dall'art. 59 del Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvato con il Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652 e tuttora vigente;

perché nell'art. 2 manca qualsiasi indicazione degli smalti araldici dello scudo, non comprendendosi, così, i vari colori che compongono l'emblema;

perché lo stemma e la bandiera portano caricata l'iscrizione REGIONE del VENETO;

perché nell'art. 3, parlando del gonfalone, l'unico smalto citato è il “rosso pompeiano”, quando, invece, secondo la scienza araldica si deve parlare solo di “rosso”;

perché, sempre nell'art. 3, per la bandiera si descrive che “è costituita dagli stessi elementi di cui al comma precedente con lo stemma ruotato di 90 gradi”, quando, invece, lo stemma non figura presente, non risultando caricato lo scudo con i previsti smalti e figure araldiche;

perché, sempre per la bandiera, si usa la terminologia: “con uno stemma ruotato di 90 gradi”, quando, invece, secondo la disciplina araldica, “lo stemma va solo caricato nel drappo”;

perché all'art. 7 si recita che “La raffigurazione del sigillo della Regione deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei gruppi consiliari. Parimenti il sigillo della regione deve apparire sul frontespizio del “Bollettino Ufficiale della Regione” e su ogni tabella indicante gli uffici della Regione.”, quando, invece, nella carta da lettere della Regione destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei gruppi consiliari e nelle tabelle indicanti gli uffici della Regione, appare invece lo stemma previsto nell'art. 2;

perché lo stemma ed il sigillo quando vengono rappresentati in bianco e nero non portano i prescritti segni tradizionali indicanti gli smalti;

perché lo stemma regionale non figura timbrato da una corona, come, invece, a titolo d'esempio, ha fatto la Regione Valle d'Aosta.

Infatti, nell'araldica civica rientrano, di norma, gli stemmi dei Comuni, Città, Province, Regioni, Fondazioni, Comunità, Opere Pie. Preme però anche precisare che le Regioni, essendo sorte dopo l'emanazione dei RR. DD. 7 Giugno 1943 nn. 651 e 652 che regolamentano l'araldica, non dispongono legalmente di corone. Ma l'Ufficio Araldico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha previsto per tale tipo di ente una corona d'oro all'antica, come si evince, ed è stato già ricordato, dalla concessione dello stemma alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il cui Decreto Presidente della Repubblica 13 luglio 1987 concessivo così recita Stemma: di nero, al leone d'argento, linguato e armato di rosso; alla bordatura diminuita, d'oro. Lo stemma è sormontato da corona d'oro, formata da un cerchio brunito, gemmato, cordonato ai margini, sostenente quattro alte punte di corona all'antica (tre visibili) alternate da otto basse punte, ugualmente all'antica (quattro visibili, due e due).

Perché non si è previsto, infine, il riconoscimento dei nostri emblemi regionali, al pari di altre regioni, con Decreto Presidente della Repubblica.

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