Il sigillo ricordiamo che è “elemento fondamentale dell'araldica, in particolare per quella dei primordi. Si presentava in tre caratteristiche fondamentali, con l'arme del proprietario, con la figura del proprietario a cavallo, con la figura del proprietario in trono”. 4)
“In epoche di diffuso analfabetismo i nobili non autenticavano i documenti con la propria firma ma apponendovi un sigillo, di conseguenza incidervi sopra le proprie insegne del possessore sembrò il modo più naturale per identificarlo immediatamente”. 5)
Il sigillo si compone di uno strumento di metallo o più raramente di pietra dura, recante incisa un'arme, che, applicato su cera o ceralacca fusa, lascia un'impronta in rilievo, sul documento che s'intende autenticare. Altrettanto il rilievo si può ottenere con un sigillo a secco. Il sigillo nella storia fu sempre elemento importantissimo, rappresentando il segno legale dell'autorità dell'imperatore, del re, del principe, del sommo pontefice, del condottiero e di qualsiasi stato o ente morale.
Il sigillo per gli enti territoriali serve ad identificare gli atti e i documenti; l'art. 57 del più volte citato Regolamento per la Consulta araldica, vieta a tali enti di servirsi dello stemma dello Stato, disponendo che il sigillo sia composto con quell'arme della quale l'ente avrà ottenuto la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Ordinamento Araldico. L'art. 82 del Regolamento delle leggi comunali e provinciali del 1911 accolla al Segretario Comunale la responsabilità della custodia e dell'uso del sigillo. Il sigillo dello Stato, invece, viene custodito dal Ministro di Grazia e Giustizia, chiamato, per questo, Ministro guardasigilli.