nobiltaimage

OPINIONI DEGLI ARTICOLI – La Direzione di Nobiltà rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell’EDITORIALE. In questa pubblicazione di carattere scientifico gli articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente; agli autori sono concessi 20 estratti gratuiti. Eventuali richieste di estratti supplementari, forniti a prezzo di costo, dovranno essere segnalate anticipatamente. Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI – La Direzione di Nobiltà intende precisare che il nostro scopo è quello di sforzarci per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature nobiliari e predicati, o titoli cavallereschi, che possono non essere accettati come validi dalle organizzazioni che editano Nobiltà, che fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri postulati, ad esempio non eleminando da un documento riportato una titolatura o un trattamento impropri. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la legislazione nobiliare emanata durante il Regno d’Italia (che era il successore degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l’introduzione della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo il sovrano sul trono o l’autorità statuale dove è contemplata la legislazione nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia o valore ad esclusione di quello morale nell’ambito privato. Quando perciò pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni antiche o recenti. Qui ribadiamo che in tali casi i titoli cavallereschi, accademici, nobiliari e i predicati, pubblicati negli Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e Recensioni, sono riportati così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare nel merito. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all’interno di Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

Perchè è nata Nobiltà Come riceverla Consiglio di Redazione Indici
Autori Argomenti Istituto Araldico Genealogico Italiano home

 

Salva

Salva

Salva