Direzione generale affari civili e libere professioni
Circolare 25 marzo 1988, prot. n. 1/50/FG/i 1(87)1075
Pluralità di prenomi
A causa di incertezze sorte presso gli uffici dello stato civile nel caso di persone cui siano stati imposti all’atto della nascita più prenomi, questo ufficio esprime come segue il proprio avviso al riguardo.
Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di intendere quale fu, a suo tempo, la volontà del dichiarante nell’imporre al soggetto un prenome (anche composito) ovvero una pluralità di prenomi, il caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome (rectius: il prenome) seguono più elementi onomastici (o uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino, o non uniti da una espressione grafica, ma neppure separati da un segno di interpunzione): in questo caso, infatti, è sufficientemente individuata la volontà che il prenome, pur se composto da più elementi sia unico, e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei documenti relativi al soggetto.
Neppure offre motivo di dubbio, ad avviso di questo ufficio, l’ipotesi in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi (rectius: i prenomi) seguono più elementi onomastici, separati fra loro da un segno di interpunzione o da un trattino o da un punto; anche qui la volontà, di segno contrario al precedente, appare chiara: che i prenomi siano più di uno, con la conseguenza che, ammettendo la legge (art. 6 cod. civ.) un solo prenome, il primo di essi soltanto debba essere trascritto nei documenti relativi al soggetto.
Diversamente, nel caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi seguono più elementi onomastici, non separati fra loro da un segno di interpunzione o da altri segni, si pone il dubbio se si debba riconoscere prevalente, ai fini della individuazione della volontà del dichiarante, la circostanza che fu usata la parola «nomi» (al plurale) o, al contrario, la circostanza che furono omessi i segni di interpunzione o altri segni fra i vari elementi.
Questo ufficio è del parere che nell’alternativa la prima soluzione sia da preferire, perché essa annette importanza ad una espressione letterale («nomi») che pare di significato meno incerto ed equivoco della mancanza fra i vari elementi di segni di interpunzione o di altri segni, e perché essa sembra più aderente allo spirito della norma contenuta nel citato art. 6, che considera con maggior favore le forme onomastiche più semplici e di più agevole uso ai fini della identificazione della persona. Ad accogliere questa soluzione, solo il primo dei prenomi imposti andrebbe trascritto nei documenti relativi al soggetto.
Nel caso, infine, in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome seguono più elementi onomastici, separati fra loro da segni di interpunzione o da altri segni, si pone, ancora il dubbio se si debba riconoscere prevalente la circostanza che fu usata la parola «nome» (al singolare) o, al contrario, la circostanza che furono usati segni di interpunzione o altri segni.
Questo ufficio è del parere che nell’alternativa la seconda soluzione sia da preferire, perché essa annette importanza al fatto positivo della iscrizione di segni di interpunzione o di altri segni tra i vari elementi onomastici, fatto che pare meno equivoco di quello dell’uso della parola «nome» (al singolare), che potrebbe si, in ipotesi, essere ascritto ad una volontà di considerare tutti gli elementi come un unicum, ma che, in presenza di segni di interpunzione o di altri segni, pare più ragionevole attribuire alla volontà che solo il primo dei prenomi imposti debba essere considerato «il nome», e che tutti gli altri, di seguito al primo di detti segni, siano da considerare come prenomi non rilevanti per gli effetti previsti dall’art. 6. Ad accogliere questa soluzione, anche qui solo il primo dei prenomi imposti andrebbe trascritto nei documenti relativi al soggetto.