(Gazz. Uff. n. 250 del 26.10.1998)
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’art. 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;
Ritenuto di dover procedere al riordino dell’organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali, al fine di conseguire l’accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonchè dal Dipartimento dello spettacolo e dall’Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. Nel quadro delle finalità indicate dall’art. 9 della Costituzione e dall’art. 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell’esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l’equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all’art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2. Attribuzioni del Ministero.
1. Al Ministero sono devolute: a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente; b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie: a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale; c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l’ideazione e, d’intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali; e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali; f) diffusione dell’arte e della cultura italiana all’estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d’intesa con lo stesso; g) vigilanza sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero: a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali; b) il dipartimento dello spettacolo, l’ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell’impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Art. 3. Il Ministro.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Miinistro», è l’organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.
2. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all’art. 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all’art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all’art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all’art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all’art. 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.
Art. 4. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici.
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: «Consiglio», è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall’art. 2195 del codice civile, nè essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all’art. 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.
Art. 5. Il segretario generale.
1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell’unità dell’azione amministrativa; provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all’art. 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all’art. 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell’amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1.
3. L’incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6. Organizzazione del Ministero.
1. Il Ministero è organizzato secondo i princìpi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all’art. 7, nelle soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonchè i musei dotati di autonomia ai sensi dell’art. 8.
3. Restano in vigore le norme relative all’Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero è istituito l’Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l’inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L’organizzazione e le funzioni dell’istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.
Art. 7. Il soprintendente regionale.
1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l’incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede: a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all’art. 3, comma 3; b) alla verifica dell’attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali; c) all’analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e di cui all’art. 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 31 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all’art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell’ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell’incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8. Soprintendenze e gestioni autonome.
1. Con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall’art. 7, comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l’autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Art. 9. Scuole di formazione e studio.
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L’ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10. Accordi e forme associative.
1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può: a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest’ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali.
1. L’organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all’art. 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 12. Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.